Login utentePillole di Costituzione
Sezione I - La Corte CostituzionaleArticolo 137: "Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione." Chi è onlineCi sono attualmente 0 utenti e 1 visitatore collegati.
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Direzione Regionale PD Puglia: Iaia c'è
Inserito da pris il Ven, 05/03/2010 - 01:12
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